CCNL SCUOLA  e Ultimo Contratto CCNI Approvato 21-02-2024

Dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Scuola

(ULTIMO APPROVATO)

TESTO UFFICIALE 01/01/202131/12/2023

CCNI _ su Mobilità 2022-2025 del 18-01-2024_Personale Docente, Educativo e ATA

 

CCNI Mobilita Docenti Educativo E Ata 22 25 Firma Definitiva 18 Signed Signed Pdf
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Notizie per la formazione delle Graduatorie dei Perdenti Posto docenti e ATA

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI MOBILITÀ SOTTOSCRITTO IN DATA 18 MAGGIO 2022
TRA
Il Ministero dell’istruzione e del merito, nella persona del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. F.S.U.R., S.N.A.L.S.-
CONF.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S. e ANIEF, firmatarie del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024
L’anno 2024, il giorno 21 del mese di febbraio, in Roma presso il Ministero dell’istruzione e del
merito, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
PRESO ATTO CHE
- in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021(di seguito “CCNL”);
-l’art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del
d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del
2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio
di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la
persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21
della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
- in data 18 maggio 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25 (di seguito “CCNI”);
- l’art. 1, punto 4), del CCNI prevede che: “Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un
ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti
sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti
concordemente lo ritengano necessario”;
- per garantire il regolare avvio dell’ a. s. 2024/25, nelle more della piena attuazione delle modifiche
introdotte dal CCNL e della stipula del CCNI mobilità per il triennio 2025/26-2027/28, si rende
necessario adeguare la disciplina dettata dal CCNI alle nuove disposizioni recate dall’art. 34, comma
8 del CCNL
LE PARTI CONCORDANO CHE
Art. 1
1. Le modifiche e le integrazioni che seguono hanno efficacia per le operazioni di mobilità relative
all’a.s. 2024/25.
Art.2
1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL
istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale
di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.
2. Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente,
il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del
CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle
procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque
sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con
disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza
di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge
30 marzo 1971, n.118.”
Roma, 21 febbraio 2024

ESTRATTO dal CCNI_ 2024 Personale ATA Transitato da Enti Locali

ESTRATTO dal CCNI_01-10-2021 e 21-02-2024

 INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI MOBILITÀ

SOTTOSCRITTO IN DATA 18 MAGGIO 2022

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PERSONALE A.T.A.

 

ART. 34 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA

 

  1. Le disposizioni relative alla mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 contenute nel presente titolo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

  1. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ATA con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:

 

  • il personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta transitato nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della legge 190/2014 (art.1 comma 425).

 

  • il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555), transitato nei ruoli ATA in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del decreto-legge n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell’art. 14, comma 14 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, laddove non ancora acquisita,tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all’ art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all’ultima scuola di servizio nell’a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all’art. 40 comma 1 punti II e V.

 

  • il personale che ha perso la sede di titolarità sensi dell’articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007.

 

  • il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.

 

Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

 

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.

 

Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

 

  1. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 47 del presente contratto.

 

  1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico ed il contemporaneo svolgimento delle operazioni connesse alla mobilità del personale ATA, al personale immesso in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2021/2022, nel profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013, è attribuita la titolarità presso l’istituzione scolastica sulla quale è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio.

 

  1. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all’articolo 58, commi 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013 e di evitare che il numero degli immessi in ruolo alteri il quadro delle disponibilità dei posti per collaboratore scolastico non interessati dalle procedure di internalizzazione e crei situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale nello stesso profilo, al personale di cui al comma precedente, in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.

 

  1. Per gli anni scolastici di applicazione del presente Contratto, il personale di cui ai precedenti commi 4 e 5, immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal presente C.C.N.I. fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

 

  1. In esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5 e ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, il personale immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma

964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal presente Contratto.

 

  1. Il personale immesso in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di collaboratore scolastico di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno, partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio.
  2. In attuazione dell’articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i DSGA nominati a seguito di procedure concorsuali non partecipano alle procedure di mobilità volontaria previste dal presente C.C.N.I. per un triennio dalla nomina. Al predetto personale viene assegnata, all’atto dell’immissione in ruolo, la sede di titolarità sulla sede di prima destinazione. In caso di sopravvenuta indisponibilità, può essere scelta, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede.

 

ART. 35 – MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI

 

  1. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali e quello di cui all’art. 34 transitato nei ruoli ATA ai sensi dell’art. 1 comma 425 della legge 190/2014, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007).

 

ART 36 – MOBILITÁ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI.

 

  1. Il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall’ a. s. 2017-2018 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico successivo, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla mobilità.

 

  1. I posti che annualmente si rendono vacanti presso gli istituti oggetto del citato accordo, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo.
ESTRATTO Dal CCNI 2024 Pdf
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