Notizie su Congedo Parentale
Notizie Gravidanza e Puerperio
Ultime Notizie su Congedo Parentale
CONGEDO PARENTALE e LEGGE di BILANCIO 2024.
Per figli
Il congedo parentale Per il Personale Della Scuola (DOCENTI e ATA) spetta per i figli ed è così retribuito:
- A) un mese al 100% (fino ai 12 anni del bambino);
- B) un mese all’80% per il 2024e, se non utilizzato, al 60% dal 2025 (solo se fruito entro i 6 anni del bambino altrimenti se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%);
- C) per i restanti 7 mesi di congedo parentale che spettano, da utilizzare entro i 12 anni del bambino, l’indennità è al 30%.
Notizie Congedo Biennale - Una Tantum - Per Assistenza Disabili Legge 104
Congedo biennale per assistere familiare con disabilità L. 104: stipendio, scatti anzianità e contributi pensione.
L’istituto del congedo biennale retribuito fruibile per assistere familiari con disabilità grave accertata e certificata, ai sensi dell’art.3, comma 3, della L. n.104 del 5 febbraio 1992, è previsto e trova puntuale disciplina nel D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 all’art. 42, modificato dal D.lgs. n.119/2011.
Come è risaputo, la durata massima del congedo è pari a due anni nell’arco dell’intera carriera lavorativa. Le modalità di fruizione possono essere, sia in modalità frazionata o in modalità continuativa.
La fruibilità spetta al coniuge (o alla persona unita civilmente), o in caso di decesso, o assenza o impossibilità ad usufruirne, spetta alternativamente secondo tale ordine di priorità: al genitore, al figlio/a, al fratello o alla sorella, da ultimo al parente o all’affine fino al terzo grado.
Per gli approfondimenti dedicati ai soggetti legittimati, la documentazione necessaria e le modalità di calcolo si rimanda alle specifiche tematiche già presenti sul nostro sito sindacale.
Si precisa che possono fruire del congedo biennale retribuito tutti i docenti, sia di ruolo sia con contratto a tempo determinato. Non è necessario nemmeno aver già superato l'anno di prova.
Sono ricompresi anche i docenti in servizio per una supplenza temporanea in quanto la norma non pone alcuna discriminazione fra docenti.
La durata è quindi di due anni (24 mesi) e non di due anni scolastici. I periodi di congedo, essendo retribuiti e coperti da contribuzione, sono validi ai fini dell’anzianità di servizio (graduatorie d’istituto, GAE, mobilità).
Fermo restando la validità del congedo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e per la sua misura, i periodi di congedo non si computano ai fini della progressione economica (scatti di anzianità). Inoltre non maturano ferie, rateo tredicesima e quota TFR, che saranno calcolati in base all’effettivo lavoro prestato.
Il dirigente scolastico, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge e debitamente documentate, non dispone di potere discrezionale di negare il congedo retribuito.
Il congedo per l’assistenza al parente disabile non fa venir meno l’eventuale incompatibilità per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Ai fini dell’ottenimento del congedo, è necessario presentare specifica istanza al Dirigente scolastico che andrà documentata con autocertificazione attestante che, da parte dell’altro genitore, non vi sia contemporanea fruizione del congedo e che i periodi di congedo eventualmente già fruiti in precedenza nell’ambito dello stesso o di un precedente rapporto di lavoro. È necessario anche allegare copia del certificato medico attestante lo stato di handicap grave del bambino o del genitore o parente, quali fratello o sorella.
- Non è obbligatorio essere nello stesso nucleo familiare del disabile, ma occorre essere nello stesso comune e dichiarare di essere convivente con la propria sorella - nome e cognome in situazione di disabilità grave.
Nel periodo di fruizione del congedo straordinario, che spetta al personale docente e ATA, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, verrà liquidato un trattamento economico definibile come indennità, il cui quantum è pari alla retribuzione fissa e continuativa risultante nell’ultimo cedolino del mese immediatamente precedente l’inizio della fruizione del congedo.
Dal calcolo rimangono però esclusi tutti gli eventuali compensi accessori, nonché le eventuali ulteriori indennità risultanti in busta paga (a titolo meramente esemplificativo: indennità di direzione, pagamenti di straordinari, conguagli, incarichi di progetti, incarichi e compensi a valere sul Fondo MOF e FIS, etc).
Inoltre, il periodo di fruizione di congedo biennale straordinario non è utile:
- al diritto alle ferie;
- alla maturazione della tredicesima;
- al calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR).
Il presente congedo è disciplinato dall’art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001 e ribaditi dall’informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003.
Diritto alla pensione.
Il beneficio concesso al dipendente fruitore del congedo biennale è quello della piena validità del periodo ai fini del diritto a quiescenza, cioè del diritto alla pensione, come previsto dalla circolare n.1 del 2012 del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Per il dipendente pubblico infatti, a differenza del settore privato, l’Amministrazione di appartenenza è tenuta a calcolare, trattenere e versare i contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte, che saranno commisurati alle stesse, secondo le regole ordinarie.
Si tratta cioè di una contribuzione effettiva, non figurativa, valida ai fini del trattamento pensionistico.
In materia, il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 2285 del 15 gennaio 2013 precisava infatti che “Il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini della anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura con l’ulteriore precisazione che per il comparto del pubblico impiego, la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro”.
Scatti di anzianità.
Fermo restando la validità del congedo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e dell’importo pensionabile, il parere n. 2285 del 15 gennaio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che il periodo in cui il lavoratore è in congedo non è utile ai fini della progressione economica, cioè per il raggiungimento degli scatti di anzianità che comportano un aumento stipendiale in busta paga.
La progressione economica infatti richiede quale requisito imprescindibile la presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa, elemento assente durante la fruizione del congedo.
Il Consiglio di Stato con parere n. 3389 del 2005 ha infatti qualificato la fruizione del congedo come “sospensione” assoluta dall’attività lavorativa.
Quanto tempo occorre per usufruire del congedo straordinario dalla presentazione della richiesta.
Il lavoratore ha diritto di iniziare il periodo di congedo entro 30 giorni dalla richiesta.
Segreteria Provinciale
Sindacato Unicobas Cosenza